E’ tempo di tasse, le amministrazioni comunali (politici) non sono competenti, si avvalgono(grossi costi) di aziende specializzate, molte volte compiacenti con l’amministrazione che le paga, le stesse le usano come una “ foglia di fico ”.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003 e R.M. 250/E del 17 giugno 2008, la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l’Agenzia delle entrate ha ravvisato anche l’assoggettabilità all’IVA.
Questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza (Sentenza n. 17526/2007 della Corte di cassazione), che ne hanno ravvisato la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
La Corte costituzionale, con la sentenza 238 del 24 luglio 2009 ha ulteriormente riconosciuto la natura tributaria della TIA, L’IVA non si paga sui tributi.
Ma la manovra correttiva dell’estate 2010 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ha tentato di chiudere definitivamente la discussione con un atto di interpretazione: la natura della tariffa prevista dal Dlgs 152/2006 non è di natura tributaria, e pertanto è assoggettabile ad IVA.
Ma con sentenza 3756 del 9 marzo 2012, la Corte di cassazione ha nuovamente modificato l’interpretazione sulla natura giuridica della TIA, stabilendo che “Gli importi richiesti a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA”.
Questa situazione è la dimostrazione che, il cittadino non è “ sovrano “ ma suddito dei politici e della burocrazia, anche a Montale, alcuni i più capaci lasciano per il privato.
Se devi qualcosa alla pubblica amministrazione, devi pagare subito, poi ricorri, se ottieni giustizia devi …
Vedi la sentenza Costituzionale sulle pensioni, ne parleremo prossimamente.
La redazione