Cataldo

FATTI E MISFATTI … & OPINIONI …

 Qualcuno “tenta di darsi alla fuga?”

Non ci pare che siano i politici aglianesi!

Che nella vicenda Nesti/Goduto la responsabilità sia della commissione giudicatrice è opinione pressoché unanime, e per svariati motivi.

Se così non fosse ci si chiede per quale ragione le amministrazioni pubbliche spenderebbero quattrini per nominare le commissioni di concorso.

Anzi per come minuziosamente ricostruita la vicenda dal comandante Lo Iacono, la responsabilità sembra essere esclusivamente della commissione giudicatrice.

Ma andiamo per ordine.

Fin dai primi dibattiti nei consigli comunali dell’epoca la responsabilità è sempre stata individuata nella commissione e ancor più oggi anche alla luce di ben due sentenze.

Secondo l’esimio didatta e paladino della legalità – comandante Lo Iacono – redatto il verbale conclusivo dei lavori “sono previste procedure e controlli interni al comune che non coinvolgono più i membri della commissione”.

Ma davvero?

E la responsabilizzazione della pubblica amministrazione fondata sul principio “chi sbaglia paga” vigente da almeno 5 lustri?

Sembra che proprio il comandante Lo Iacono voglia “tentare la fuga” se pensa di far ricadere l’operato della commissione giudicatrice addirittura – udite, udite – sull’ufficio personale e sulla giunta comunale stessa!

“La commissione, non ha mai negato o nascosto l’errore, ma ne ha anzi per due volte chiarito l’origine in atti ufficiali”.

Chiarito l’origine?

Vero. Ma contrariamente al buon senso e a “pacifica giurisprudenza” (come dicono il TAR e il consiglio di stato) la commissione ha fondato i suoi convincimenti su appunti manoscritti non facenti parte integrante della delibera con cui la giunta comunale aveva approvato gli atti di concorso. Se di errore materiale si trattava questo andava chiarito all’interno del verbale di concorso approvato dalla giunta comunale, non all’esterno.

Questo affermano sia il TAR che il Consiglio di Stato con statuizione definitiva!

Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato 530/2015 è chiarissima.Afferma il Consiglio  ““non può ritenersi consentita, infatti, esaurite le operazioni di correzione, alcuna “correzione di errore materiale” in base a elementi estranei ai verbali, non allegati ai medesimi, privi di data certa, qual è l’appunto o “brogliaccio””.

Come può quindi l’esimio comandante Lo Iacono affermare che il TAR “non esprime alcuna valutazione sull’operato della commissione”? Come no!?

Sia il TAR che il Consiglio di Stato individuano chiaramente la responsabilità in capo alla commissione di esame. Dice il TAR “La commissione ha tratto il proprio convincimento sull’asserita esistenza di un errore materiale, non dal contesto dell’atto, ma da elementi (appunti manoscritti non facenti parte del verbale) estranei ad esso e redatti in tempi diversi e, comunque, privi di quella fede privilegiata che la legge attribuisce al verbale delle operazioni della commissione. (…) il verbale costituisce l’esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale dalle operazioni compiute dalla commissione e pertanto esso non può essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, ovvero in base ad ulteriori atti o documenti non espressamente richiamati dal verbale e costituenti, perciò, parte integrante di esso”.

Ribadisce il Consiglio di Statoe seppur possa ritenersi ammissibile che la commissione esaminatrice annoti su fogli sparsi gli esiti numerici delle operazioni di correzione, questi ultimi, che hanno funzione strumentale e servente, se e in quanto non allegati al verbale non possono assumere alcuna rilevanza giuridica, e tantomeno costituire sostrato per una ricostruzione ex post dell’esito in termini numerici della valutazione, non assumendo rilievo, sotto il profilo della legittimità, la circostanza che in sede penale sia stata esclusa l’illiceità dell’operato della commissione”.

Più chiaro di così!

Sembra invece, per quanto ricostruito anche da Lo Iacono, che la commissione abbia perseverato nell’errore. Altro che! Nel 2000, invece di suggerire al Comune di esercitare il proprio potere di autotutela annullando il concorso – come daltronde richiesto dal Tar con ordinanza del 18 maggio 2000 di sospensione dell’efficacia del concorso e rinvio degli atti al comune – “per due volte, quindi, la commissione (tutta!) ha ribadito” l’esito del concorso che conosciamo.

Sulla base di questi fatti come si fa a tentare la fuga, Comandante Lo Iacono?

Pier Vittorio Porciatti

Redazione giornale digitale: I FOGLI DI IOD, Ieri, Oggi & Domani

Di Piervittorio Porciatti

Dal 1998 sono in rete con notizie e foto con il giornale (ora lo chiamano blog) gli fu dato il nome: "AquaM" una parola latina il cui significato era "acqua", MA per noi voleva comunicare le notizie dei paesi di Agliana, Quarrata e Montale. Con un gruppo di giovani divenne rivista, 24 pagine a colori dal nome: "I FOGLI DI IOD, Ieri, Oggi & Domani" in migliaia di copie, conesgnate per posta ad ogni famiglia Aglianese. Da rivista divenne giornale, dal nome: "I FOGLI". Gravi malattie mi costrinsero ad abbandonare, chi mi sostitui cessò dopo poco più di un anno.